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25 Ottobre 2016Riportiamo integralmente il documento edito dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, inerente l’approvazione della legge sul “dopo di noi”.
Giovanni Castellani e Viviana Capozzi
Siamo molto lieti di segnalare un provvedimento legislativo di rilevante portata sociale, al quale abbiamo contribuito per la materia di nostra competenza in modo concreto e fattivo. Il 14 giugno scorso è stato approvato in via definitiva il D.d.L. sul c.d. “Dopo di noi”, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave (come definite dall’art. 3 della L. n. 104 del 1992), prive del sostegno familiare. Il testo normativo ha recepito, nel corso del suo iter parlamentare, alcune importanti modifiche proposte in diversi incontri tecnici dalla FNC e dal CNDCEC, con l’obiettivo congiunto di rendere maggiormente funzionale alle finalità perseguite le norme in corso di adozione. Il D.d.L. sul Dopo di noi persegue la finalità dell’inclusione sociale delle persone con disabilità grave, al fine di evitarne la progressiva istituzionalizzazione. Tema che si è ritenuto di dover condividere e supportare con il contributo tecnico della nostra professione, non solo per il suo evidente valore etico, ma anche per la sua forte rilevanza sociale. Come noto, infatti, l’Istat, nella pubblicazione “Inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi”, ha stimato che, nel 2013, circa 13 milioni di persone risultano avere limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi. Complessivamente si tratta del 25,5% della popolazione residente dai 15 anni in su, per la quale l’interazione tra condizioni di salute e fattori ambientali può tradursi in restrizioni dell’inclusione sociale. La de-istituzionalizzazione dei disabili più gravi deve necessariamente passare attraverso la garanzia di strumenti di tutela e assistenza dei soggetti più deboli anche in un periodo successivo alla morte dei genitori. A tal fine, il testo normativo in esame ha introdotto specifiche agevolazioni fiscali per consentire ai genitori di soggetti affetti da disabilità grave di segregare il patrimonio familiare per tutto l’arco di vita del disabile e destinarlo al soddisfacimento delle sue esigenze di vita. Nel corso delle audizioni svolte, prima informalmente dalla FNC e poi formalmente dal CNDCEC, abbiamo offerto il nostro contributo di commercialisti, soffermandoci soprattutto su dette agevolazioni fiscali, recate dall’art. 6 del D.d.L.. Tale ultima disposizione, originariamente rivolta ai soli trust e successivamente integrata nel corso dell’esame al Senato, prevede (a partire dall’anno d’imposta 2017) l’esenzione da imposta di successione e donazione per i seguenti negozi giuridici, ove stipulati a favore di disabili gravi: – Costituzione di trust; – Costituzione di vincoli di destinazione, ai sensi dell’art. 2645-ter;
– Costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario (l’affidatario può essere anche una ONLUS che operi nel settore della beneficenza). Il regime di esenzione opera al ricorrere delle seguenti condizioni: – il negozio giuridico sia concluso per atto pubblico; – siano identificati in modo univoco i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, siano descritti i bisogni del disabile beneficiario, siano indicate le attività assistenziali necessarie a garantire la sua cura e la soddisfazione dei suoi bisogni, così da ridurne il rischio di istituzionalizzazione; – siano individuati gli obblighi del trustee, del gestore o del fiduciario; – gli esclusivi beneficiari del negozio siano disabili gravi (come definiti dall’art. 3 della L. n. 104 del 1992); – i beni siano destinati al perseguimento delle finalità assistenziali oggetto del negozio giuridico; – sia individuato un soggetto preposto al controllo del corretto adempimento delle obbligazioni in capo al trustee, al gestore o al fiduciario; – il termine finale del trust, del vincolo di destinazione o del fondo speciale sia identificato nella data di decesso del disabile e sia definita la destinazione del patrimonio residuo. L’art. 6 in rassegna, nel testo originariamente proposto dalla Camera, non teneva conto dell’ipotesi in cui il disabile grave beneficiario del trust, del vincolo di destinazione, o del fondo speciale, premorisse al disponente. Pertanto, al fine di colmare un possibile vuoto normativo, la FNC e il CNDCEC hanno proposto di prevedere che il patrimonio destinato, divenuto privo di scopo per morte del beneficiario, potesse rientrare nella titolarità piena del disponente, in regime di esenzione da imposta. Inoltre, sempre con riferimento alla destinazione del patrimonio residuo, nel corso delle audizioni svolte, si è segnalata l’opportunità di specificare il regime fiscale operante nel caso in cui, alla scomparsa del disabile, il patrimonio venisse devoluto a soggetti terzi. In assenza di riferimenti puntuali, infatti, si sarebbe potuto verificare un utilizzo distorsivo della disposizione agevolativa. Come si è detto, infatti, l’art. 6, comma 1, del D.d.L. introduce un’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni in relazione all’atto di conferimento dei beni e l’eventuale trasferimento del patrimonio residuo ai beneficiari finali del trust (diversi dal soggetto disabile) senza applicazione d’imposta avrebbe potuto determinare una successione dal disponente ai beneficiari finali, in regime di esenzione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Entrambe le osservazioni sono state puntualmente recepite e sono, pressoché testualmente, confluite negli attuali commi 4 e 5 dell’art. 6 in rassegna. Segnaliamo, infine, per dovere di cronaca, che nel testo normativo definitivamente approvato non risulta viceversa essere confluita un’ultima, a nostro avviso importante, osservazione che, tuttavia, comportava una perdita di gettito in relazione alla quale, seppur modesta, probabilmente non è stata rinvenuta la necessaria copertura finanziaria. In corso di audizione, infatti, specifica attenzione è stata dedicata al comma 6 dell’art. 6 ove si prevede che, nell’ipotesi di conferimento in trust per persone con disabilità grave di immobili e di diritti reali sugli stessi, i Comuni possono stabilire franchigie o esenzioni ai fini dell’imposta municipale propria. A tal riguardo, si è osservato innanzitutto che la disposizione prescrive che i Comuni nell’adottare specifiche agevolazioni dovranno rispettare il cd. vincolo di invarianza del bilancio e che detta previsione comporta il serio rischio di lasciare la norma inattuata da parte dai Comuni, i quali difficilmente potranno rinunciare a fonti di gettito e contestualmente rispettare il vincolo di invarianza. Piuttosto che rendere facoltativa una difficile adozione regolamentare di misure agevolative da parte dei Comuni, si era suggerito di introdurre direttamente nell’ambito della normativa nazionale una agevolazione ai fini IMU che estendesse l’applicabilità dell’agevolazione attualmente prevista in ipotesi di immobili dati in comodato dal padre al figlio anche alle seguenti ipotesi: – concessione in comodato d’uso ad un trust (o ad un fondo speciale) per persone con disabilità gravi di un immobile nella titolarità del disponente; – conferimento in trust (o in un fondo speciale o costituzione di un vincolo di destinazione) per persone con disabilità grave di immobili e di diritti reali sugli stessi. Il mancato recepimento di queste nostre ultime proposte, seppur motivato da evidenti ragioni di gettito, fa sì che il filtro del trust (o di altro negozio giuridico) finirà per determinare un impedimento alla fruizione di una agevolazione, il tutto in contrasto con la finalità assistenziale perseguita dal D.d.L.. Infine, per completezza, si segnala che il D.d.L. sul “Dopo di noi” prevede ulteriori interventi agevolativi in materia fiscale. Fra questi si ricordano la detraibilità, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, di un importo pari ad euro 750,00 (anziché 530,00) relativamente ai premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave; l’esenzione dall’imposta di bollo degli atti, documenti, certificazioni e attestazioni poste in essere o richieste dal trustee (dal gestore o dal fiduciario); nonché agevolazioni per le erogazioni liberali a favore dei trust, vincoli di destinazione e fondi speciali istituti ai sensi della norma in commento.